In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, inviata il 02 febbraio 2012, si rappresenta che l'indicazione normativa del punto 64 del DM 31/07/1934 che recita 'I passi d¿uomo, devono essere racchiusi in un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, coperto da chiusino, provvisto di serratura a chiave' non è stata oggetto di modifica.
E' utile rammentare inoltre, che in data 22 settembre 2000 l'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, con nota prot. N. P1030/4113 sott. 149 si è espresso, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritenendo ammissibile l'utilizzo presso gli impianti di distribuzione carburanti, in aree non carrabili, di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d¿uomo dei serbatoi realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.
Si rammenta infine che, qualora l¿attività presenti caratteristiche tali da non consentire l¿integrale osservanza della regola tecniche di prevenzione incendi vigente, l¿interessato può presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio ai sensi dell¿art. 7 del d.P.R 151/11.
distanze di sicurezza esterne . Quesito.-
Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che le vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liduidi, non
prevedono distanze di protezione e distanze di sicurezza esterne dai fabbricati di civile
abitazione.,
I a circolare n" 17 dell'l1 ottobre 1988 stabilisce una distanza di sicurezza intema di
9 m tra le colonnine di distribuzione e i motels, i posti di ristoro coiFrsuperficie maggiore
di 150 m2 e í locali di vendita con superficie superiore a200 m2, presenti nell'ambito della
stazione di rifornimento.
Alla luce di quanto sopra esposto si è del parere che, stante il silenzio normativo, la
stessa distanza di 9 m possa essere applicata, per analogia, anche tra le colonnine di
impianti ubicati in sede propria ed edifici estemi, qualora questi siano destinati alla
collettività o soggetti ad affollamento (alberghi, scuole, ospedali, locali di pubblico
spettacolo, centri commerciali, ecc.).
Il caso specifico, rappresentato da codesti Uffici, non sembrerebbe rientrare nella
suddetta fattispecie e pertanto dowanno essere osservate unicamente eventuali limitazioni
imposte da regolamenti edilizi comunali.
termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili
in quantitativi superiori a 1m3 - quesito.
In riferimento al quesito pervenuto con nota prot. n. 2394 del 0610312012 di codesta
Direzione Regionale, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti
combustibili in quantitativi superiori a I m3 indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. l5l/ll,
risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal
punto di infiammabilita del liquido isolante combustibile utilizzato.
Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le
macchine inserite alf intemo di un'unica cabina di trasformazione, pur avendo singolarmente
quantitativi inferiori ad I m3 di olio, costituiscano comunque un unico centro di pericolo e pertanto
i quantitativi di olio debbano essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al
D.P.R. l5v20tt.