Quesiti di prevenzione incendi
Totale elementi: 247

In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.

Protocollo
P2048/4188 sott.4
Data pubblicazione
Titolo
Installazione gruppi elettrogeni aventi potenzialità fino a 25 Kw.
Argomento
Assoggettabilità
Protocollo
P5163/4188 sott.4
Data pubblicazione
Titolo
Gruppi Elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione e trasporto di energia elettrica.
Argomento
Campo di applicazione
Protocollo
P783/4105 sott. 34
Data pubblicazione
Titolo
Impianto e deposito di odorizzante per gas.
Argomento
Protocollo
P897/4105 sott.92/B
Data pubblicazione
Titolo
Impianto di distribuzione gas per autotrazione. Distanza fra locale compressori e cabina di primo salto per la distribuzione cittadina. Quesito
Argomento
Protocollo
P2169/4105 sott. 34
Data pubblicazione
Titolo
Cabina di decompressione di gas metano oltre 50 Nmc/h - Circolare MI.SA. n° 52 del 20/11/1982. Quesito.
Argomento
Protocollo
P1256/4105 sott. 34
Data pubblicazione
Titolo
D.M. 24/11/1984 - Impianti di riduzione in cabina. Quesito.
Argomento
Protocollo
9519
Data pubblicazione
Titolo
Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati
Argomento
Richiesta parere su caratteristiche del pozzetto di contenimento da realizzare sopra il passo d'uomo dei serbatoi interrati
In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l'argomento in oggetto, inviata il 02 febbraio 2012, si rappresenta che l'indicazione normativa del punto 64 del DM 31/07/1934 che recita 'I passi d¿uomo, devono essere racchiusi in un pozzetto in muratura a pareti impermeabili, coperto da chiusino, provvisto di serratura a chiave' non è stata oggetto di modifica.
E' utile rammentare inoltre, che in data 22 settembre 2000 l'ex Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali, con nota prot. N. P1030/4113 sott. 149 si è espresso, anche su conforme parere del Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, ritenendo ammissibile l'utilizzo presso gli impianti di distribuzione carburanti, in aree non carrabili, di pozzetti di contenimento installati sopra il passo d¿uomo dei serbatoi realizzati in polietilene ad alta densità e muniti di coperchi realizzati con lo stesso materiale.
Si rammenta infine che, qualora l¿attività presenti caratteristiche tali da non consentire l¿integrale osservanza della regola tecniche di prevenzione incendi vigente, l¿interessato può presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio ai sensi dell¿art. 7 del d.P.R 151/11.
Protocollo
prot. n. 2731
Data pubblicazione
Titolo
Distributori di pellet in area di pertinenza di distributori di carburante
Argomento
prot. n. 2731 del 28.02.2011 - Distributori di pellet in area di pertinenza di distributori di carburante
Protocollo
931
Data pubblicazione
Titolo
Impianti di distribuzione stradale di carburanti: distanze di protezione e distanze di sicurezza esterne
Argomento
Impianti di distribuzione stradale di carburanti: distanze di protezione e
distanze di sicurezza esterne . Quesito.-
Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che le vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liduidi, non
prevedono distanze di protezione e distanze di sicurezza esterne dai fabbricati di civile
abitazione.,
I a circolare n" 17 dell'l1 ottobre 1988 stabilisce una distanza di sicurezza intema di
9 m tra le colonnine di distribuzione e i motels, i posti di ristoro coiFrsuperficie maggiore
di 150 m2 e í locali di vendita con superficie superiore a200 m2, presenti nell'ambito della
stazione di rifornimento.
Alla luce di quanto sopra esposto si è del parere che, stante il silenzio normativo, la
stessa distanza di 9 m possa essere applicata, per analogia, anche tra le colonnine di
impianti ubicati in sede propria ed edifici estemi, qualora questi siano destinati alla
collettività o soggetti ad affollamento (alberghi, scuole, ospedali, locali di pubblico
spettacolo, centri commerciali, ecc.).
Il caso specifico, rappresentato da codesti Uffici, non sembrerebbe rientrare nella
suddetta fattispecie e pertanto dowanno essere osservate unicamente eventuali limitazioni
imposte da regolamenti edilizi comunali.
Protocollo
7473
Data pubblicazione
Titolo
Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n.48 "Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1m3 - quesito.
Argomento
Criteri applicativi del D.P.R.151/2011 in riferimento all'attività n.48 "Centrali
termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili
in quantitativi superiori a 1m3 - quesito.
In riferimento al quesito pervenuto con nota prot. n. 2394 del 0610312012 di codesta
Direzione Regionale, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti
combustibili in quantitativi superiori a I m3 indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. l5l/ll,
risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal
punto di infiammabilita del liquido isolante combustibile utilizzato.
Per quanto riguarda infine il quesito posto al punto 2, questo Ufficio ritiene che le
macchine inserite alf intemo di un'unica cabina di trasformazione, pur avendo singolarmente
quantitativi inferiori ad I m3 di olio, costituiscano comunque un unico centro di pericolo e pertanto
i quantitativi di olio debbano essere sommati ai fini dell'assoggettabilità ai procedimenti di cui al
D.P.R. l5v20tt.