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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Ultimo aggiornamento: lunedì 18 maggio 2020

 

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, il Dipartimento pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Altresì, pubblica, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione, ai sensi del comma 3, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  • il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  • l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  • la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  • l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  • la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  • il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui al comma 1 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, vengono pubblicate in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco.

 

 

Criteri e modalità

Si riportano le circolari di interesse.

 

Atti di concessione

Si riportano gli atti di concessione a partire dall'anno 2013.