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Il Ruolo Ginnico-Sportivo

Legge n° 1570 del 27/12/1941

Con la Legge n° 1570 del 27/12/1941 ("Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi") vennero istituiti i ruoli della Direzione Generale dei Servizi Antincendi (Art. 3); in particolare, con l' Art. 4, comma 2, viene previsto un posto nella qualifica di Ispettore ginnico sportivo.

DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELLA LEGGE 1570/1941
QUALIFICHE Ispettore ginnico-sportivo 1

 

Decreto Ministeriale del 05/02/1962

Con il D.M. del 05 febbraio 1962 l'Ispettore ginnico sportivo in servizio all'epoca viene nominato Direttore ginnico sportivo (carriera Direttiva - coefficiente 402).

 

Legge n° 996 dell’08/12/1970

L’istituzione di uno specifico “ruolo ginnico sportivo” nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata realizzata con la Legge n° 996 dell’08/12/1970 (“Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”), con la quale vennero previsti un posto da Direttore Ginnico Sportivo e 4 posti da Ispettore Ginnico Sportivo. Per l’accesso a tale ruolo il titolo di studio richiesto era il Diploma rilasciato dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica (ISEF).

DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELLA LEGGE 996/1970
CARRIERA DIRETTIVA GINNICO-SPORTIVA 5
QUALIFICHE Direttore ginnico-sportivo 1
Ispettore ginnico-sportivo 4

 

Decreto Ministeriale del 26/01/1973

Con il D.M. del 26 gennaio 1973 ("Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi"), il Direttore ginnico sportivo in servizio all'epoca viene inquadrato nella qualifica di Dirigente Superiore, con le funzioni di Direttore ginnico sportivo.

 

Legge n° 66 del 04/03/1982

Con la Legge n° 66 del 4 marzo 1982 (“Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), venne istituito un posto da Primo Dirigente Ginnico Sportivo e ne venne contestualmente diminuito uno nella qualifica iniziale della carriera direttiva: con l’entrata in vigore di tale legge, la dotazione organica dei dirigenti e direttivi ginnico-sportivi risultò essere la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELLA LEGGE 66/1982
RUOLO DEI DIRIGENTI GINNICO-SPORTIVI 2
QUALIFICHE Direttore superiore ginnico-sportivo 1
Primo Dirigente ginnico-sportivo 1
RUOLO DEI DIRETTIVI GINNICO-SPORTIVI 3
QUALIFICHE Ispettore ginnico-sportivo - Coordinatore 3
Ispettore ginnico-sportivo - Direttore
Ispettore ginnico-sportivo

 

Decreto Legislativo n° 217 del 13/10/2005

Con il Decreto Legislativo n° 217 del 13/10/2005 - che ha disciplinato il nuovo ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco – sono state stabilite la dotazione organica dei ruoli del Corpo (tabella A), i titoli di studi necessari per accedere al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi (LM47 - Classe delle Lauree Magistrali in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; LM67 - Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate; LM68 - Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport) e le competenze del ruolo dei dirigenti e direttivi ginnico-sportivi (artt. 59/67).

La dotazione organica prevista è di 13 unità, come si evince dalla seguente tabella, estrapolata dalla citata tabella A del D. Lgs. 217/2005:

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL D. Lgs. 217/2005
RUOLO DEI DIRIGENTI GINNICO-SPORTIVI 2
QUALIFICHE Direttore superiore ginnico-sportivo 1
Primo Dirigente ginnico-sportivo 1
RUOLO DEI DIRETTIVI GINNICO-SPORTIVI 11
QUALIFICHE Direttore ginnico-sportivo vicedirigente 11
Direttore ginnico-sportivo
Vice Direttore ginnico-sportivo

 

In prima applicazione, lo stesso Decreto, all'art. 158 (Concorsi straordinari), ha previsto un concorso straordinario per esami e titoli a 8 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Direttore ginnico-sportivo, riservato al personale dei ruoli tecnico-operativi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 62, comma 1, lettera d) (laurea magistrale in scienze motorie o sportive, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di applicazione del regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127), e di una anzianità di servizio di almeno sette anni.

Per la copertura di questi posti, sono stati osservati il Regolamento recante «Modalità di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi ginnico-sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217») e il Regolamento recante «Norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

Al termine delle procedure concorsuali di cui sopra, pertanto, il personale dirigente e direttivo del ruolo ginnico sportivo in servizio risulta così assegnato:

  • 3 unità all'Ufficio per le Attività Sportive;
  • 3 unità all'Area Formazione Motoria Professionale;
  • 5 unità alle Direzioni Regionali VV.F. di Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Sicilia;
  • 2 unità presso le Direzioni Regionali VV.F. di Marche (Ancona) e Campania (Napoli), che risultarono essere vacanti.

Nelle Direzioni Regionali VV.F. in cui la figura del direttore ginnico sportivo non è presente, perché non previsto (Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto e Trentino Alto-Adige) o perché non ancora assegnato (Campania e Marche), ed in attesa di un auspicabile aumento dell'organico, sono stati nominati dei referenti regionali per le attività sportive.

 

Decreto Ministeriale n° 2394 del 31/07/2015

Nel 2015, l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 2394 del 31/07/2015 ha ridefinito la ripartizione organica del personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco; pertanto, allo stato attuale - fermo restando il numero complessivo di 13 unità previsto dal citato D. Lgs. 217/2005 - la distribuzione sul territorio del personale dirigente e direttivo del ruolo ginnico sportivo è la seguente:

Decreto Legislativo n° 127 del 06/10/2018

Con il Decreto Legislativo n° 127 del 06/10/2018, la dotazione organica complessiva del ruolo ginnico sportivo (Artt. dal n° 188 al n° 197) è stata determinata in 17 unità, poiché è stata implementata la qualifica dei direttivi ginnico sportivi di 4 unità, elevandone il numero da 11 a 15. Inoltre il D. Lgs. 127/2018 ha istituito un ruolo ginnico sportivo ad esaurimento (Art. 13 - undecies e duodecies ed Art. 14 - quater), nel quale sono confluiti i dirigenti (n° 2) ed i direttivi (n° 9) del ruolo ginnico sportivo già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova norma legislativa. Pertanto la situazione attuale, desumibile dalla tabella A del citato D. Lgs. 127/2018, è la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL D. Lgs. 127/2018
RUOLO DEI DIRIGENTI GINNICO-SPORTIVI 2
QUALIFICHE Dirigente superiore ginnico-sportivo (ad esaur.) 1
Primo Dirigente ginnico-sportivo (ad esaur.) 1
RUOLO DEI DIRETTIVI GINNICO-SPORTIVI 15
QUALIFICHE Direttore ginnico-sportivo vicedirigente (ad esaur.) 9
Direttore ginnico-sportivo 6
Vice Direttore ginnico-sportivo