In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Nel caso sia presente un quantitativo di gomme superiore a 10.000 Kg si configura anche l'attività di cui al punto 43 dello stesso allegato.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.
Ovviamente il segnale di allarme dell¿impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi deve necessariamente determinare l¿attivazione di un piano di emergenza finalizzato all¿estinzione di un principio di incendio e deve comunque essere osservato quanto previsto all¿art. 3.6.3 del DM 01/02/1986.
distribuzione carburanti - Riscontro
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente
I'argomento in oggetto, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione
amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite
di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg. prevista dalle lettere
circolari P52214113 sott. 87 del 2010412007 e prot. n.7588/4106 del 06/0512010, possa essere
ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle
misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con I'esercizio, previste dalfq vigenti
normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:
1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.
Con riferimento al quesito di cui alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la
residenza per studenti fossó già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D'M' 16
febbraio 1982, il quale al punto n. 85 elencavar dormitorí e simili.
Con il D.P.R. n. 15112011 sono stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66
dell'allegato I.
Dal punto di vista delle prescrizioni antincendio, il decreto 9 aprile 1994 non elenca nel campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può essere utilizzato quale
utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere l'applicazione della deroga di cui alI'art.7 del D.P.R . n. 151/2011.
dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane
In riscontro alla nota prot. n. 30l8ll2 deI 3010312012 concernente I'oggetto, si
chiarisce quanto di seguito riportato.
Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni
marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell'allegato I al D.P.R. l5ll20l1 qualora
presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da
intendersi pertanto comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali
eventualmente presenti all' interno delle stazioni stesse.
In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni,
nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. l5ll20l1, per la stazione ferroviaria dovranno
nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.
Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione
singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. l5l/2011 e dotate di
specifica disposizione antincendio, dovranno essere invece osservate le prescrizioni previste dalle
regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nel caso di specie.
Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti
all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. l5ll20l1, la regola
tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile
riferimento.
Premesso quanto soprq anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono
presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno
trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli
adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. l5ll20l1 che, in particolare, individua nel
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la
valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli