In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Giungono a questa Amministrazione richieste di chiarimento in merito alla possibilità di
utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità T > 55 - 56 °C nei contenitori-distributori
rimovibili per autotrazione.
Al riguardo - sentito in proposito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione
Incendi - si ritiene ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934
prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto
i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C5 possano essere classificati
liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi
di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Si evidenzia che i metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di
infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata del liquido devono essere quelli previsti dal
citato decreto, ovvero funzionanti secondo gli stessi principi.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente
l'argomento in oggetto, l'organo competente dell'UNI, interessato al riguardo dallo scrivente
Ufficio, ha rappresentato che la norma UNI 10779 non prevede l'utilizzo dell'acqua di una piscina
natatoria per uso antincendio; ogni eventuale utilizzo dovrà avvenire in conformità ai requisiti
tecnici e legislativi di sicurezza ed affidabilità.