In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente l'oggetto, per chiarire che i bar
e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/11.
Si evidenzia ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività
regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le
indicazioni al riguardo espresse.
Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali
attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di
potenzialità superiore a 116 kW.
e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di seilzio
autonomo di cucina".
In base alla legge 135 del 29.03.2001, nell'ambito della;egione Liguria, la materia
è stata modificata e regolamentata con la Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2. ..Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari", detta legge all'art. 7. definisce le residenze turistico - alberghiere come segue:
l. "Sono residenze turistico - alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate,
costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma
2. E' consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto cottura,
in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.
2. Nelle strutture di cui al comma I è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non
dotate di cucina o posto-cotture, nel limite di una capacità ricettiva non superiore ai 30 percento di quella complessiva effettiva dell'esercízio.
Sulla base di tale definizione si chiede se trovano ancora applicazione la C.M. 36 del 1l .12.85 e il chiarimento PROT. n" P866l4l22ll sott.3 che stabiliscono che le residenze
turistico alberghiere non rientrano tra le attività di cui al punto 84 del DM 16.02.19g2.
A parere dello scrivente Comando anche le R.T.A. a gestione unitaria con spazi
comuni rientrano tra le attività di cui al punto 84 del DM 16.02.19g2.
DM l8 settembre 2002 - Apparecchiature ad alta energia
ospedali
strutture sanitarie
accellerare elettroni
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.
Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando prov.le W.F. di Emilia con nota prot. n. Grr6 del T/06/lr, che si allega in copia, allbggetto, si comunica che esso è stato esaminato dal CTR nella seduta n. del9/Lt/2011.
Vista la documentazione allegata alla richiesta e considerata la natura del quesito avanzato, il CTR ritiene opportuno richiedere a codesta Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica il competente parere, esprimendo altresì le proprie considerazioni in merito nei termini che seguono:
la responsabilità dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed in particolare dei risitri di esplosione grava sul datore di lavoro, ai sensi dell,art. 29O del D.Lgs.81/08. Il documento preso in considerazione dal Comando non risulterebbe essere stato elaborato dallo stesso datore di lavoro, che pertanto non potrebbe essere gravato da responsabilità conseguenti; il datore di lavoro è obbligato a classificare i tuoghi in zone in base all'allegato XLIX, che prevede che esso "può" utl\ízzare le norme CEI EN. I requisiti obbligatori nella valutazione sono solo quelli indicati nell'art. 2gO. pur in assenza di norme armoruizzate, la Guida CEI 31-35/A seconda edizione appendice GD 11 individua, seppure quale esempio, la zor'a intorno la colonnina quale zorta 2. E' anche vero che l'esempio dei distributori di metano non è piu presente nella terza edizione, ma non si conoscono ragioni o eventi
che possano far ritenere non sufficienti i livelli di sicurez.za previsti nella seconda edizione e presumibilmente presenti in molti impianti già esistenti; il documento prodotto e valutato dal Comando non è il DVRE ma la documentazione tecnica del prodotto elaborata ai sensi dell'Allegato VIII al DPR 126/98. La vigilanza sui prodotti compete all'ex MICA ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, per cui eventuali dubbi sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del prodotto, adeguatamente documentati, andrebbero manifestati al suddetto ente. L'afferrnazione secondo cui la categoria non è ritenuta idonea, non risulta dimostrata né supportata da prove a sostegno di tale tesi e non fa riferimento a punti specifici della documentazione tecnica. In ogni caso appare
che il produttore abbia già considerato il caso più sfavorevole, come auspicato dal Comando, dal momento che seppure alcune caratteristiche del prodotto avrebbero potuto dar luogo alla categoria 1 o 2, si è comunque optato, a favore della sicurezz,a, p¿r la marcatura in categoria 3 rendendo pertanto idoneo il prodotto solo per zone 2;
la classifrcazione risultante (zona 2) deve essere adeguatamente esplicitata e giustificata nel documento sulla protezione contro le esplosioni ed in particolare nella parte prevista dall'art. 294, comma 2. Considerato in particolare che I'unico riferimento normativo (non deterministico) è il DM
27/l/2006 e non ci sono altri riferimenti normativi vigenti, il datore di lavoro (SCAT e non DRESSER) dovrebbe elaborare tale documento nella maniera più accurata possibile facendo riferimento nel dettaglio alla specifica installazione. Quanto sopra si rende noto per le valutazioni e dete rrninazioni di competenza codesta Direzione e si resta in attesa di conoscerne gli esiti.
Distributori stradali di carburanti. Quesito.
In relazione al quesito indicato in oggetto, si conferma la validità sia del D.M. 29 novembre
2002 sia del D.M. 31 luglio 1934, art.64.
Pertanto, i serbatoi interrati di cui al D.M. 29 novembre 2002, devono essere costruiti in modo
da osservare anche la profondità di interramento indicata dal citato art.64.
In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine, si ritiene che, per così
come prospettato dal Comando di Lecco, non possa individuarsi nei locali in esame una attività
scolastica stabilmente esercita ma piuttosto un complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla
collettività per il quale - fermi restando in capo al titolare dell'attività gli adempimenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro - non è ravvisabile una caratterizzazione ad hoc sotto il profilo
antincendio.
Al riguardo, l'Area Affari del Culto Cattolico della Direzione Centrale degli Affari dei Culti
del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, interpellata sulla possibilità di considerare i
suddetti locali quali luoghi di culto, si è espressa rappresentando che "i locali parrocchiali destinati
ad attività catechetiche, pur non potendo essere considerati veri e propri luoghi di culto quali le
Chiese, i Santuari, ecc, siano comunque destinati ali 'espletamento delle finalità di religione e di
culto delle relative Parrocchie di pertinenza".
Resta inteso che i locali in argomento risultano soggetti agli adempimenti tecnico
procedurali di prevenzione incendi qualora negli stessi siano presenti attività jjpecifiche che, come
tali, sono elencate nell'allegato I al D.P.R.151/11.
Depositi di gas metano compresso in bombole
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che il DM 24/11/1984 deve essere applicato ai depositi presso i quali il gas viene accumulato in serbatoi o in bombole ed altri recipienti mobili per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina
Al di fuori del campo di applicazione succitato dovranno essere osservati i criteri generali di prevenzione incendi ed il DM 24/11/1984 potrà essere preso in considerazione quale linea guida non cogente.