In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Il quesito si riferisce alla possibilità o meno del rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco del locale destinato a stazione di pompaggio dell¿impianto antincendio previsti dalle relative norme UNI, tenuto conto che il D.M. 9/3/2007 consentirebbe, nel caso specifico in relazione al livello di prestazione una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore per le strutture portanti e separanti del fabbricato o i fabbricati in cui è esercitata l¿attività industriale soggetta al controllo dei vigili del fuoco.
Il Comando nel precisare che i requisiti indicati al punto 3.2 dell¿allegato al DM 09/03/2007 devono essere rispettati non solo nei confronti degli edifici esterni ma anche nei confronti degli edifici e dei relativi impianti di protezione attiva interni alla stessa area industriale ritiene che il locale pompe antincendi dovendo possedere strutture di separazione REI 60 ai sensi delle relative norme UNI, non potrà essere interno o adiacente all¿edificio per il quale è prevista una classe di resistenza al fuoco di livello inferiore.
Al riguardo quest¿Ufficio ritiene che le norme UNI in qualità di norme di buona tecnica debbano essere integralmente rispettate al fine di poter attestare la realizzazione a regola d¿arte mentre il DM 9/03/2007 trattandosi di norma di tipo orizzontale riporta le prestazioni minime di resistenza al fuoco richieste alle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
pratica di prevenzione incendi.-
In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio
concorda con I'interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del
versamento da richiedere per I'espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente
un attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se
individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Per i casi specifici prospettati, si conferma che ogni locale caldaia (att. 9l) e ogni
serbatoio o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m 15 rispetto ad altro
serbatoio o gruppo di serbatoi (att.4lb), costituiscono attività distinte e per ognuna di esse
va richiesto il corrispondente importo di versamento
Si trasmette l'allegato quesito pervenuto dal Comando di Mantova, volto a chiarire
se più impianti termici collocati entro locali singoli nell'area di pertinenza di un'uníca azienda
debbano essere considerati, ai fini della determinazione del versamento per I'espletamento della
pratica di prevenzione incendi, come singole attività 91, ognuna con la propria potenzialità, oppure
come unica attività, con potenzialità pari alla somma delle singole potenzialità.
Al riguardo lo scrivente concorda con l'interpretazione data dal Comando, anche con
riferimento all' attività 4 l
Nell'ambito dell'attività di prevenzione incendi ricorre sovente il
di pertinenza di un'unica Azienda esistano piu impianti termici collocati
non coÍrunicanti fi'a di loro e, il più delle volte, distanti fra di loro.
I gruppi termici installati entro ogni singolo locale hanno una
superiore a 116 KW.
caso in cui sull'area
entro locali singoli,
potenzialità termica
In siffatta situazione, in sede di richiesta di versamento, questo Comando considera
ogni locale come un'attività singola, compresa al punto 91 codice I32 (>116 KW. fino a 350
KW) , sommando le relative ore per l'espletamento della pratica
Alcuni titolari di attività hanno espresso delle perplessità, in quanto, a loro avviso,
dovrebbero essere sommate tutte le potenzialità termiche degli impianti presenti in ogni locale
ed applicare solo le ore corrispondenti al punto 91 codice 133 (potenzialità > 350kw).
Al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, rivolto anche all'attività 4lB con
serbatoi presenti su una unica area posti a distanza reciproca di 15 metri, si chiede a codesto
Ministero se la linea di condotta adottata da questo Comando sia corretta.
Con riferimento alla nota di codesta Società del 28 marzo 2012, concernente l'oggetto, si chiarisce che i trasformatori elettici isolati ad olio con quantitativi superiori a 1 m3, presenti nelle sottostazioni elettriche dei parchi eolici, risultano soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R.l51/11, quali attività 48B dell'Allegato I al decreto stesso.
con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc.
Chiarimenti.
Con riferimento alla nota in oggetto, si chiarisce quanto segue.
Qualora la centrale termoelettrica, per la quale è stato rilasciato un certificato di
prevenzione incendi in corso di validità, comprenda anche una macchina elettrica fissa con
presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, dovranno essere
espletati i procedimenti di prevenzione incendi di cui all'art. 11, comma 5, del D.P.R.lsl/ll,
quale attività 48c.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, dal quale si evince che il superamento dei 32 m fa diminuire, per il caso esposto, il livello di sicurezza previsto dalla norma.
Resta inteso che potrà essere valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui all¿art. 7 del d.P.R 151/11.