Quesiti di prevenzione incendi
Totale elementi: 247

In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.

Protocollo
P387/4109 sott. 37
Data pubblicazione
Titolo
Attività ricomprese al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982.
Argomento
Palestre
Protocollo
362
Data pubblicazione
Titolo
Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 setternbre 1956
Argomento
362-2011 Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del20 setternbre 1956

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente
l¿argornento in oggetto, si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale awiare
un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 195ó.
Si specifica che il requisito di resistenza al firoco delle strutture, qualitativarnente
richiesto dall'art. 38 della circolare suddett4 non pare perseguire effettivi obiettivi di
sicurczza nei confronti dell'incendio generalinato, ma piuttosto ínvitare all'adozione di
strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di
progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla
specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi, dardo di fiammq urti, ecc). E' fatto
salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai
quali dowà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al frroco
almeno pari a REIiEI 120.
Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, I'Ufficio
scrivente ritiene che i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti
ai datami della circolare n. 74 del20 settembre del 1956 art. 38 comma 2 nell'accezione
sopra riportata.
Relativamente al 2 interrogativo circa I'obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni
ed uno per i woti, si ritiene che il lo comma dell'art. 38 della circolare n.74 del195ó prevede
che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello
stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e
tale prescrizione fa sottintendere che comunque deve essere prevista una separazione delle
bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.
Per quanto sopra l¿'utilizzo di 2 box può essere utile alla separazione, in due I
delle bombole piene da quelle vuote.
Protocollo
499
Data pubblicazione
Titolo
Installazione impianti termici a servizio di luoghi di culto
Argomento
Prot. n" P4991 /41s1 soÉ. 58 Rorna, iUn nPn. 1938
-All'Ispettorato Regionale WF. per la Lombardia 20I23.MILANIO (Rif. notano 456 VII 2ll del6 3.1998)
-Al Comando Provinciale W.F. 220s3-LECCO (Rif. nota nÒ 59 del 5.1.1993)
Con le note indicate a margine è stato posto un quesito, articolatg in quattro punti, relativo all' installazione degli impianti indicati nell' oggetto.
Al riguardo, nel concordare con i pareri ivi espressi, si sottolinea che, per quanto riguarda I'ultimo punto, non ricadendo gli apparecchi di tipo A nel campo di applicazione del D.M. 12 aprile 1996, dovrà essere il Comando Provinciale W.F. ad esprimere, caso per carn, il proprio motivato parere in merito alla loro installazione.
Si riportano di seguito sinteticamente i quattro punti del quesito riscontrato con la nota
prot. n. P499/4134 sott. 58 del 14 apr 1998


1. gli impianti termici installati a servizio dei luoghi di culto di potenzialità superiore a 116 Kw sono soggetti alle procedure di Richiesta parere preventivo e Certificato di prevenzione incendi

2.
Protocollo
10059
Data pubblicazione
Titolo
Deposito di gas GPL sito in Comune di Belluno, Richiesta chiarimenti.
Argomento
Alla Direzione Interregionale VV.F.
per il Veneto e Trentino Alto Adige
(Rif. Nota n. 9888 del 12/07/2011)

E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Belluno
(Rif. Nota n. 9182 del 21/06/2011)


OGGETTO: Deposito di gas GPL sito in Comune di Belluno, Richiesta di chiarimenti.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.
In particolare si rappresenta che:
1. premesso che l¿elenco delle piante considerate ad alto fusto indicate all¿art. 892 del Codice Civile non può considerarsi esaustivo, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi devono essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l¿apparato radicale in modo da poter arrecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un utile riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/2005 che considera piante ad alto fusto quelle aventi un diametro di almeno 15 cm ad 1.30 mt da terra.
2. può ritenersi idonea una protezione consistente in un diaframma circolare, realizzato in materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una resistenza meccanica all¿azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell¿allegato al DM 14 maggio 2004, acquisendo la specifica certificazione rilasciata da parte di un professionista agronomo;
3. non si ritiene lecito rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto, in quanto è necessario garantire l¿osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato di sviluppo della pianta stessa.
Protocollo
P10/4139 sott. 5
Data pubblicazione
Titolo
Impianti sportivi con capienza inferiore a 100 spettatori.
Argomento
Competenze C.V.L.P.S.
Protocollo
P761/4188 sott. 4
Data pubblicazione
Titolo
Assoggettabilità al controllo di prevenzione incendi di gruppi elettrogeni a servizio di impianti antincendi.
Argomento
Campo di applicazione ed assoggettabilità al rilascio del C.P.I.
Protocollo
350
Data pubblicazione
Titolo
Procedure relative alla variazione di Titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi
Argomento
Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi - Quesito.-
voltura


In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità
Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:
- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell¿attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l¿attività, all¿atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I..
La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare
In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all¿art. 4 del D.P.R. n° 37/1998
Protocollo
P626/4188 sott.4
Data pubblicazione
Titolo
Gruppi elettrogeni direttamente connessi all'attività di produzione dell'energia elettrica.
Argomento
Campo di applicazione. Assoggettabilità al C.P.I.
Protocollo
945
Data pubblicazione
Titolo
Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 75 Kg. -
Argomento
PROT. no P945-4106 sott. 57
OGGETTO: Centralina G.P.L. in bombole di capacità non superiore a 7 5 Kg. -
Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale W.F. di Terni, si precisa
che nel caso rappresentato di installazione di una centralina di G.P.L. in bornbole, ad uso
domestico, per-un quantitativo massimo di 70 Kg, devono osservarsi le norme di buona
tecnica di cui alla tabella UNI 7131 (edizione gennaio 1999) pubblicata sul S.O.G.U. no 4
del 5 gennaio 2001.
Si ritiene infatti che la circolare n" 74 del 20 settembre 1956 sia applicabile a
depositi in bombole di capacita complessiva pari o superiore a75 Kg in quanto ricompresi
nel punto 3 b) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto soggetti al rilascio
del Certificato di prevenzione incendi.
Quanto sopra anche in considerazione del fatto che il precedente elenco di attività
sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M.27 settembre 1965, non
prevedeva alcun limite inferiore per I'assoggettabilità dei depositi di G.P.L., in linea
dunque con la regola tecnica rappresentata appunto dalla citata circolare n" 74/56.


-All' Ispettorato Regionale VV.F.
per l'umbria
0612I - PERUGIA
(Rif. notaprot. no 2491 del l9l7 12001)
-Al Comando Provinciale VV.F.
05 IOO _ TERNI

e, p.c. Al Comando Prov.le VV.F. di TERNI
OGGETTO: Centralina GPL in bombole di capacità non superiore a75 Kg.
Si trasmette la nota del Comando Prov.le VV.F. di Terni prot. n. 12092 datata
12.07.2001e di pari oggetto. Questo Ispettorato condivide quanto rappresentato.
Si resta in attesa di comunicazíoni in merito.
L' ISPETTORE REGIONIALE

Prot. lt{. 249I
Risp. a Foglio N.
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TERNI
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI VIGILANZA
PRATICA N. varie
TERNI, ,f 2 [u6. 20{ll
AI MINI S TERO DELL' INTERNO
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Indus. li
Civili Artig.li e Comm.li
ViaCavour,5 -ROMA

OGGETTO : Centralina GPL in bombole di capacita non superiore a75Kg.
In occasione di un sopralluogo di verifica, questo Comando ha impartito le prescrizioni come da nota
allegata prot. 11666 del 05.06.2001 relativamente ad una centralina GPL in bombole applicando la
normativa dettata dalla Circ. MI/SA n. 74 del20.09.1956 che impone una distanza minima di m 3 dai
fabbricati.
Con nota del 18.06.2001, che si allega in copia unitamente ai relativi allegati, la ditta interessata ha
rilevato di aver applicato la normativa UNI-CIG7131 pubblicata con DM 04.12.2000 in osservanza al
disposto della legge l083l7l e fornendo il quesito circalanonna da applicare.
Ciò premesso si chiede a codesto Ministero di far conoscere se per l'attività in oggetto, è ancora
applicabile la Circ. MI/SA n.74156 oppure debba intendersi superata dall'anzidetta nonna UNI-CIG713I.
Si rimane in attesa delle determinazioni in merito.
Protocollo
712
Data pubblicazione
Titolo
Locali di pubblico spettacolo - Determinazione del numero delle uscite di sicurezza
Argomento
712-2003 - Locali di pubblico spettacolo - Determinazione del numero delle uscite di sicurezza

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo - Determinazione del numero
delle uscite di sicurezza - Quesito.
L,art.4.3 de1 DM 19 Agosto 1996 prevede che i locali di pubblico spettacolo
devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscite
dimensionate sulla base del massimo affollamento ed all-e capacità di
deflusso previste dall'art. 4.1 e 4.2 dello stesso DM.
L'art . 4.1, prevede che il massimo affollamento, nei locali di cui alle
l-ettere e) e f) del- DM 9/4/7994, deve essere determinato sulla base dei
parametri indicati dalla norma (superficie e densità di affoll-amento).
premesso quanto sopra, questo Comando ritiene che il numero delle uscite,
determinato come sopra, non possa essere ridotto sull-a base di una
dichiarazione del titolare dell¿attività che preveda una limitazione
dell¿affollamento