In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Si fa riferimento al quesito indicato in oggetto, volto a chiarire se la comunicazione del locale cucina con la sala consumazione pasti, a servizio di alberghi, di scuole owero di altre attività comprese nel D.M. 16 febbraio 1982, possa avvenire tramite porta EI ovvero sia necessario realizzare un disimpegno. Al riguardo sentito anche il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue.
Il locale contenente I'impianto cottura può comunicare con il locate consumazione pasti, tramite una porta avente caratteristiche EI stabilite al punto 4.4.2 dell¿Allegato al D.M. 12 aprile 1996, ad eccezione delle strutture sanitarie per le quali, ai sensi del punto 2.2, s. l, let. c), del D.M. l8 settembre 2002, la comunicazione devo avvenire tramite filtro a prova di fumo.
Qualora il locale consumazione pasti sia a sua volta in comunicazione con le restanti parti dell'attività servita, detta comunicazione deve avvenire tramite filtro a prova di fumo per le strutture sanitarie (qualora il locale consumazione pasti sia configurabile come mensa aziendale - punto 3.3, co. 5, D.M. 18 settembre 2002) e per i locali di pubblico spettacolo qualora comunichino con la sala consumazione di ristoranti e simili (punto 2.2.3, lettera d) D.M. 19 agosto 1996);
- tramite porte EI 30 per altre attività quali scuole, alberghi, uffici, ecc, nel caso la comunicazione avvenga con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo; in tali casi, quindi, il previsto disimpegno può coincidere con il locale consumazione pasti;
- senza alcuna protezione qualora la comunicazione avvenga esclusivamente con altri ambienti ad uso comune (hall,-atrio, soggiorno, zona bar, ecc.), a loro volta non comunicanti direttamente con ambienti in cui sono previsti posti letto e/o con le relative vie di esodo.
Pertanto risulta sempre obbligatorio prevedere un disimpegno con strutture e porte EI per la comunicazione del locale installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie e gli altri ambienti destinati a posti letto e/o con le relative vie di esodo.
Infine la comunicazione diretta tra locale cucina ed atti locali pertinenti I'attività servita (con
esclusione pertanto della sala consumazione pasti), deve avvenire tramite disimpegno, secondo quanto previsto all¿ultimo capoverso del punto 4.4.2 dell'allegato al D.M. 12 aprile 1996, ovvero tramite filtro a prova di fumo, qualora richiesto dalla specifica normativa sull'attività servita.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l¿argomento in oggetto, pur condividendo il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F, si rappresenta che il punto 3.3 del DM 19.08.1996 ¿sistemazione di posti in piedi¿ così come modificato dal DM 06.03.2001 prevede che:
1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
2. in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.
Peraltro, non essendo presente un riferimento per la ¿sistemazione di posti in piedi¿ nei locali indicati in oggetto, al fine di individuare la densità di affollamento dei locali stessi appare necessario fare riferimento all¿art. 4.1 dello stesso DM che in via generale prevede che l¿affollamento massimo deve essere pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato a prescindere se trattasi di locali al chiuso o all¿aperto e se è prevista la disposizione dei posti fissi e/o in piedi.
Per quanto sopra in attesa che l¿Ufficio scrivente possa interessare della questione il Comitato Centrale Tecnico Scientifico si ritiene che la soluzione proposta possa essere valutata dal CTR nell¿ambito del procedimento di cui all¿art. 6 del D.P.R n. 37/98, anche alla luce della lett. Circ. n. prot. 8269 del 20/05/2010.
IL DIRETTORE CENTRALE (Dattilo)
AF
Con riferimento ai quesiti riportati a margine, si specifica quanto segue: l. Nell'ottica dell'approccio prescrittivo che caratterizza la legislazione antincendio italiana,
l'applicazione del punto 4.2.5 del D.M. 1214/1996 vale anche nel caso di specie relativo ad
una centrale termica situata all'ultimo piano di un edificio dotato di autorimessa al piano
interrato priva di comunicazione diretta con il locale. Pertanto l¿accesso alla centrale può
avvenire esclusivamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m.
Sebbene non rientranti nel caso trattato, si richiama I'attenzione sul fatto che per i locali
ospitanti centrali termiche posizionati sulle coperture degli edifici, qualora classificabili
come "esterni" in base al punto 1.1 del D.M. 121411996, non risultano applicabili le
limitazioni sull'accesso riportate al comma precedente.
2. Nella definizione di "spazio scoperto" sono ricompresi anche i balconi, i ballatoi ed i
tenazzi se in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 30.11.1983.
sportivi all'aperto. -
Con riferi-"n o al quesito posto dal Comando VV.F. di Salerno, inerente
I'argomento indicato in oggetto, si ritiene ammissibile I'utilizzo di tendoni, a copertura di
impianti sportivi all'aperto, realizzati con materiali di classe di reazione al fuoco non
superiore a2, in analogia a quanto previsto al punto 2.3.4 del D.M. 19 agosto 1996 per i
circhi, teatri tenda e strutture similari.
all'aperto fra le tipologie di locale di pubblico spettacolo di cui all'art.l del
DM 19/08/1996 e al Titolo I dell'allegato allo stesso DM.
Comando di Biella afferente la definizione di un locale all'aperto utilizzato per trattenimenti danzanti (discoteche).
Nel concordare sull'orientamento espresso dal Comando, giova precisare che il locale in questione non può intendersi luogo all'aperto, come definito all'art.1 Titolo I della Regola Tecnica allegate al DM 18-08-1996, non essendo previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico, quali tribune e/o posti a sedere di tipo fisso.
Inoltre, la definizione dl 'locale' presuppone la presenza significativa di fabbricati,
ambienti e luoghi destinati al trattenimento, ivi compresi i disimpegni e servizi vari connessi.
ll rappresentante legale di un locale di pubblico spettacolo sito nel territorio provinciale ha
recentemente presentato un'istanza per I'ottenimento del parere di cui all'art.2 del DPR 37198 per
una discoteca all'aperto con capienza compresa fra 300 e 600 persone.
ll professionista incaricato ha sostenuto nella relazione tecnica che la tipologia di pubblico
spettacolo che si intende aprire rientra fra quelle indicate alla lettera l) dell'art.1 del DM
19/08/1996, in virtù del fatto che l'intrattenimento fornito si svolge appunto in un luogo all'aperto.
Dalla definizione di discoteca fornita dal titolo I dell'allegato al DM 19/08/96, la tipologia di
attività rientra fra quelle dei "locali", la quale, a sua volta, comprende "fabbricati, ambienti e luoghi
destinati allo spettacolo...", escludendo i luoghi all'aperto, esplicitamente ricompresi alla lettera i
ed l) dell'art.1.
Tra le conseguenze principali nel considerare la discoteca all'aperto quale focale rientrante
all'art.1, lettera l) del DM 19/08/1996, vi è la mancata installazione dei naspi rispetto al caso in cui
lo stesso locale di pubblico spettacolo rientri fra quelli di cui all'art.1, lettera f).
Questo Comando ritiene che la discoteca all'aperto sia comunque da considerare quale
locale di pubblico spettacolo ricadente nella definizione di cui all'art.1 lettera f) e che siano pertanto
in particolare necessari i naspi quale misura di protezione attiva adeguata al livello di rischio
incendi.
Si richiede pertanto il parere di
interpretazione della normativa in questione.
Codesta Direzione