In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando, nel considerare gli studi televisivi, dove si effettuano riprese cinematografiche e televisive, soggetti al controllo dei VV.F in quanto inseriti al punto 51 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Si segnala, infine, che qualora vi sia prevista la presenza di spettatori, in numero superiore a 100 unità, si configura, altresì, l'attività di pubblico spettacolo e trattenimento, ricadente al punto 83 del citato allegato.
4.8 dell'allegato al DM 12 aprile 1996, e s.m.i., recante: "Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici
alimentati ds combustibili gassosi" che, nel disciplinare rispettivamente I'installazione degli
apparecchi generatori di aria calda a scambio diretto, dei moduli a tubi radianti e dei nastri radianti,
testualmente recitano:'E' vietata l'installazione all¿interno di ¿ locali in cui le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas. vapori o polveri suscettibili di dare luogo od incendi o esplosioni".
Analoga prescrizione è inoltre riportata nel DM 28 aprile 2005 - Approvazione dello regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili liquidi - sempre con riferimento alla tipologia di apparecchi sopra
menzionati.
I provvedimenti citati non specificano tuttavia i criteri da adottare per la valutazione del
rischio di esplosione determinando, di fatto, un'interpretazione non uniforme sul territorio nazionale
della normativa di prevenzione incendi.
GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO: la distanza dalla superficie
estema del generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti, non
inferiore a 4 m. Tale distanza è ridotta a 1,5 m per gli apparecchi posti ad una altezza non
inferiore a2,5 mdal pavimento (4.5.2.2. del DM 1210411996 e del DM 2810412005);
r MODULI A TUBI RADIAI\TI: la distanza dalla superficie estema del modulo radiante non
inferiore a4 m(p.to 4.6.2 del DM 1210411996 e del DM 2S/0412005); I NASTRI RADIANTI:
il D.M.l4l0512004 fissa come misura di sicurezza dalle linee elettriche una distanza di m.15, riducibile a m.7,5 qualora il deposito sia di tipo interrato.
Con la nota allegata si chiede se la sostituzione dei cavi elettrici con cavi isolati del tipo come riportato dalla documentazione allegata, possa costituire una misura di sicurezza equivalente alle distanze di sicurezza succitate.
Si resta in attesa delle determinazioni che codesto Ministero riterrà opportuno esprimere in merito
In ipotesi di installazione di un serbatoio di gpl interato, ad una distanza di sicurezza da una linea elettrica aerea di media tensione, inferiore a quanto previsto dal D.M.
1410512004 (art. 7.1), sono a chiedere se, sostituendo i cavi elettrici "nudi" della linea elettrica suddetta con cavi "isolati" tipo "Elicor", si possano ridurre o annullare le distanza minime previste.
In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, nel rammentare che secondo l¿art 22 lettera b del Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n 139, le deroghe sono di competenza del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si conferma che, la soluzione proposta può essere utilmente valutata quale misura di sicurezza equivalente nell¿ambito del procedimento di cui all¿art. 7 del d.P.R n. 151/11.
cpvlps tulps t.u.l.p.s parchi avventuara