Quesiti di prevenzione incendi
Totale elementi: 247

In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.

Protocollo
8278
Data pubblicazione
Titolo
DM 19 agosto 1996 - Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali - Quesito. - Locali preesistenti al DPR 577/82.
Argomento
DM 19 agosto 1996 - Altezza della balaustra nei palchi delle attività teatrali -
Quesito. - Locali preesistenti al DPR 577/82.

Si riscontra la nota a margine indicata inerente il quesito di cui in oggetto, relativo
all'altezza della balaustra nei palchi in teatri esistenti e/o storici.
Le disposizioni contenute nel DM 19 agosto 1996 si applicano ai locali di nuova
realízzazíone. Per i locali esistenti, già autoizzati dalle C.P.V.L.P.S ai sensi della circolare 16/1951,
devono essere osservate le disposizioni dell'art. 5 che rinviano al titolo XIX dell'allegato alDM.
Pertanto si ritiene che, I'eventuale rivalutazione delle balaustre oggetto del quesito, al fine di
residuare il rischio aggiuntivo, possa essere ricondotta, come indicato da codesta Direzione
Regionale, nell'ambito della Commissione Provinciale di Vigilanza.
Protocollo
8280
Data pubblicazione
Titolo
Quesito di prevenzione incendi - Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi
Argomento
Quesito di prevenzione incendi - Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi

Si fa proseguire, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino in data 2 aprile 2011.
Nell'esprimere parere concorde a quanto espresso nel merito dallo stesso Comando, si
soggiunge che:
¿ le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;
¿ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni -di cantiere, se previsto- di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell'ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii,.
Protocollo
3112
Data pubblicazione
Titolo
Decreto Ministeriale 19/08/1996 -Proposta di deroga in via generale
Argomento
pubblico spettacolo all'aperto - assoggettabilità alle ccvlps
Protocollo
3113
Data pubblicazione
Titolo
Inoltro documentazione tecnica su supporto informatico
Argomento
presentazione istanze di prevenzione incendi - documentazione su supporto informatico
Protocollo
9279
Data pubblicazione
Titolo
Segnalazione Inizio Attività
Argomento
Con riferimento alla nota prot. 5387 del 2510512011, la fase transitoria attualmente in
essere, nella quale la normativa sulla SCIA si è sovrapposta alle usuali procedure di prevenzione
incendi, si ritiene che sia adottabile la seguente linea di condotta nelle more che sia emanato il
nuovo regolamento di prevenzione incendi:
1. La SCIA deve essere corredata di asseverazione al rispetto della normativa tecnica di
riferimento, al progetto approvato nonché alle successive prescrizioni impartite dal
Comando e degli elaborati tecnici, dichiarazioni e certificazioni necessari a consentire le
verifiche di competetua del Comando. Detta documentazione dovrà essere conforme al
punto B) dell'allegato I e all'allegato II del D.M. 4 maggio 1998 e successive modiche ed
integrazioni (circolare Prot. Pl233l4l0l soft. 72lE del 8/10/1999 avente per oggetto
Modulistica di prevenzione incendi; circolare prot. P559l4l0l solt.72lE.6 de|22 marzo
2004 avente per oggetto "Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi;
circolare prot. P515l4l0llsott.72lE.6 del2410412008 avente per oggetto "Aggiomamento
della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini
del rilascio del CPf
2. Successivamente alla presentazione della SCIA ed al contestuale rilascio della ricevuta, il
Comando dowà, entro sessanta giorni, effettuare i controlli di competenza attraverso visite
tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di
prevenzione incendi e, ad esito positivo del controllo il Comando rilascerà il CPI. In caso
di esito negativo si richiama I'attenzione di quanto disposto dal novellato art. 19 della
legge 241/90 sulle dichiaraziom mendaci che, oltre a dover essere segnalate all'Autorità
Giudiziaria, formeranno oggetto di informativa ai competenti collegi ed ordini
professionali.
3. Entro lo stesso termine, in caso di accertata caîenza dei requisiti e dei presupposti per
I'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta
motivati prowedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile,
l'interessato proweda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni, imponendo,
ove sia necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atle a far cessare il pericolo per
pubblica e privata incolumità owero per la messa in sicurezza delle opere. Giova rilevare
che restano invariate le procedure previste dal d.lgs 758194 con particolare riferimento al
Capo II " Estinzione delle contrawenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro" e
quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. l9 del D.Lgs. 139106.
Tenuto conto del combinato disposto del comma I dell'art. 23 e dell'art 14 comma2 al
punto i) del D.Leg.vo 139/06 devono essere fatti salvi gli introiti relativi allo specifico
servizio a pagamento per il rilascio del CPI (comma 2 dell'art.16 del d.lgs. 139/06) che,
nel caso specifico, saramo riferiti alf importo previsto per il sopralluogo.
4.
segnalate all'Autorità
Protocollo
6831
Data pubblicazione
Titolo
Cucine alimentate a gas metano di alberghi.
Argomento
Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Toscana
(Rif. Nota n.6286 del 21/04/2011)


E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Siena
(Rif. Nota n. 4580 del 12/04/2011)





OGGETTO: Cucine alimentate a gas metano di alberghi.
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si ritiene che debba essere osservato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 09/04/1994 in relazione alla cogenza specifica della norma relativamente alle attività ricettive turistico-alberghiere.


IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)
anche impianti per la produzione di calore alimentati con combustibili liquidi o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kccal/h






AF
Protocollo
6832
Data pubblicazione
Titolo
Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile.
Argomento
Alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi
N. Fax 06-5818682
(Rif. Nota n. 587 del 07/04/2010 trasmessa con fax il 24/05/2010)

p.c. Studio Citterio
N. Fax 02-70600467

OGGETTO: Massimo affollamento consentito nelle sale da ballo e discoteche, determinazione della superficie utile.


In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si comunica che della problematica è stato interessato il Comitato Centrate Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini sotto riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011.
A tal riguardo ferma restando la possibilità della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di disporre diversamente e limitare la capienza in ragione dello stato e della natura dei luoghi, si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, la superficie da considerare ai fini del calcolo dell¿affollamento massimo consentito in un locale adibito a sala da ballo o discoteca sia quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale stesso, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva di tutti gli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona a questa correlata quale salotti ed aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze ad uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa , con esclusione, pertanto, sia delle aree riservate alla gestione ed alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici ecc.).
È evidente che il sistema delle vie d¿uscita dovrà essere dimensionato in base al massimo affollamento previsto - che deve essere comprensivo degli operatori presenti nel locale - ed alle capacità di deflusso stabilite dal D.M. 19 agosto 1996.
Per quanto concerne il confronto con la densità di affollamento ammissibile all¿interno di impianti sportivi occasionalmente adibiti a manifestazioni di pubblico spettacolo, essa appare giustificata considerando che si tratta di persone in piedi che assistono ad un evento e non a persone che si muovono nell¿ambito di un locale da ballo.


IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

AF
Protocollo
6828
Data pubblicazione
Titolo
D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere -Impianti di ventilazione.
Argomento
Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Lombardia
(Rif. Nota n. 729 del 07/07/2010)


E, p.c. Al Comando Provinciale VV.F.
di Brescia
(Rif. Nota n. 10140 del 20/05/2010)



OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i per le attività turistico alberghiere.
Impianti di ventilazione.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerenti l¿argomento in oggetto, si concorda con codesti Uffici sulla criticità rappresentata da un sistema di distribuzione dell'aria nelle camere di una struttura alberghiera realizzato utilizzando il volume del controsoffitto del corridoio e semplici bocchette di immissione, invece di un impianto realizzato con condotte nel rispetto del punto 8.2.2.2 della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al D.M. 9 aprile 1994, nonché del D.M. 3l marzo 2003.
Della problematica è stato interessato il Comitato Centrate Tecnico Scientifico che si è espresso nei termini di seguito riportati con verbale n. 303 del 22/03/2011 approvato nella seduta del 19/04/2011: ¿... omissis ¿ il CCTS conferma quanto riportato nella circolare prot. n. P500/4122/l sott.l/B del 4 aprile 2001 con la quale è stato chiarito che le condotte degli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere provviste di serrande tagliafuoco esclusivamente in corrispondenza delle compartimentazioni dell'edificio e non in corrispondenza delle camere per ospiti in quanto le stesse non costituiscono compartimento antincendio. Nel caso in specie viene inoltre puntualizzato che le caratteristiche del controsoffitto dovranno essere EI da ambo le facce¿.


IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)




AF
Protocollo
9318
Data pubblicazione
Titolo
Adeguamento degli edifici tutelati alle norme di prevenzione incendi
Argomento
Adeguamento degli edifici tutelati alle norme di prevenzione incendi,
Si fa riferimento alla nota concernente l'oggetto del 26 maggio 2010 per ricordare che I'agibilità finalizzata allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo in un teatro tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42l04) può essere concessa solo a seguito della valutazione di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza degli spettatori e degli
operatori.
In tal senso, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, laddove vengono stabilite, tra I'altro, le caratteristiche dei parapetti (cfr.D.Lgs.81/08 punti 1.7.2.1, 1.7.2.3 dell'allegato IV), osservando, per quanto di competenza, come una corretta geometria dei luoghi sia strettamente correlata all'esodo in sicurezza degli occupanti in
caso di emergenza.
Tutto ciò premesso, si ritiene che I'adeguamento delle balaustre dei palchi - che peraltro risulta già attuata presso alcuni grandi teatri storici - debba essere realizzato tenendo conto di quanto rappresentato, nel rispetto dell'architettura del luogo.
Nelle more degli interventi di adeguamento, la fruizione pubblico, con apposita segnalazione del rischio derivante dell'altezza debba avvenire su diretta responsabilità del titolare dell'attività.
Protocollo
17261
Data pubblicazione
Titolo
Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma
Argomento
Quesito su detenzione abiti e abbigliamento in genere, sito in Roma - assoggettabilità al cpi

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si fa presente che l¿attività di ¿deposito abiti confezionati¿, ove non esercita in locale di superficie superiore a m² 1000, non è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi in quanto non ricompresa nell¿elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.
Inoltre, l¿attività di cui trattasi non è peraltro riconducibile all¿attività individuata al punto 49 del D.P.R. 689/59 in quanto il materiale depositato, ancorchè costituito da fibre tessili, è ¿merce¿, ossia ¿prodotto finito¿ i cui vari componenti, combinati in diversa misura percentuale, partecipano ad un eventuale processo di combustione con effetti assai più modesti rispetto a quelli provocati dalle fibre tessili in forma pura.