Quesiti di prevenzione incendi
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In questa sezione è possibile consultare le interpretazioni normative fornite dagli Uffici Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ai quesiti di interesse generale posti da cittadini e imprese, inerenti particolari aspetti tecnici di prevenzione incendi.
Le richieste di informazioni su specifici aspetti tecnici di prevenzione incendi vanno rappresentate direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Per una informativa di carattere generale riguardo il quadro normativo vigente di prevenzione incendi si può fare riferimento alla sezione Prevenzione Incendi - Norme.
Puoi ricercare la norma inserendo parte del titolo, parte dell’argomento o anche la data di pubblicazione.

Protocollo
13293
Data pubblicazione
Titolo
Box con superficie superiore a 40 mq collocato all'interno di una autorimessa con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli.
Argomento
Box con superficie superiore a 40 mq collocato all'interno di una autorimessa con
capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota a margine indicata si fornisce il seguente parere in linea con quanto questo Ufficio ha già avuto modo di esprimersi in passato per analoghi quesiti riguardanti I'argomento in oggetto.
Si ritiene che il D.M. I febbraio 1986 non escluda la realizzazione di spazi separati di superficie superiore a 40 mq all'interno delle autorimesse per analoga destinazione d'uso; tali spazi dovranno essere realizzati applicando i criteri costruttivi validi per i box, tranne che per l'aerazione per la quale dovrà essere valutata la necessità di dispone di aperture indipendenti, o verso la corsia di reciproca delle aperture nell'autorimessa, che non dovrà comunque essere a 40m.
Protocollo
13257
Data pubblicazione
Titolo
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" richiesta chiarimenti
Argomento
D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note concernenti l'oggetto, indicate a margine, per chiarire che la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso ed, in quanto tale, non ricade nella disciplina di cui ai punti 2.4 e 6.4 del D.M. 26 agosto 1992.
Tale considerazione vale anche nel caso di utilizzo della palestra in orari extrascolastici, da effettuarsi con le modalità ed i limiti prospettati (attività sportive o ricreative, senza presenza di pubblico e con affollamento massimo inferiore a 100 persone).
E' evidente che le vie d'esodo della palestra devono essere correlate al massimo affollamento ipotizzabile, verificando la possibilità di fruire dell'esistente comunicazione con l'attività scolastica.
Resta inteso che qualora la palestra possa configurarsi come un impianto sportivo, così come definito dall'art.2 del D.M. 18 marzo 1996 - caso che appare escluso nel quesito formulato dal Settore Edilizia Scolastica della Città di Torino ¿ dovrà essere fatto riferimento alle disposizioni ivi indicate.
Protocollo
14851
Data pubblicazione
Titolo
Richiesta chiarimento in merito alle tecnologie ed alle modalita di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine)
Argomento
Richiesta chiarimento in merito alle tecnologie ed alle modalita di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine). Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l¿argomento in oggetto, si rappresenta che :
1. per i serbatoi esistenti, privi del sistema di rilevamento in continuo, in analogia a quanto stabilito dal DM 29/11/2002 per le nuove installazioni e nello spirito sotteso dall¿abrogato art. 11 del DM 24/05/1999 n. 246, si ritiene auspicabile una verifica di tenuta da effettuarsi ogni anno; corre l¿obbligo evidenziare che tale previsione tuttavia, attiene le competenze dell¿autorità preposta alla tutela dell¿ambiente. Le modalità di prova per i controlli in argomento ed i relativi requisiti richiesti devono essere riferibili a metodi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, quali ad esempio, quelli riportati nei Manuali UNICHIM ¿Prove di tenuta sui serbatoi interrati¿, nel rispetto delle condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni ivi indicate;
2. i serbatoi interrati, nelle nuove installazioni devono essere progettati ed installati in conformità alla regola dell¿arte applicabile ed assicurare gli obiettivi di sicurezza indicati all¿art. 2 comma 1 del D.M. 29/11/2002 ed essere al contempo realizzati nelle tipologie costruttive dettagliatamente descritte al comma 2 dello stesso articolo. Considerato che le modalità costruttive adottate, in applicazione del D.M. 29/11/2002, per i serbatoi di nuova installazione negli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza che era sotteso dalla prova di tenuta in pressione dei serbatoi prevista dal decreto del 1934, si ritiene che detta prova possa essere omessa al momento dell'installazione di detti serbatoi e non più ripetuta nel tempo. Resta comunque fermo il rispetto delle indicazioni normative di cui all'art.3 del D.M. 29/11/2002;
3. per quanto concerne la certificazione delle apparecchiature adottate per l'esecuzione delle prove, essendo le stesse utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere dotate di marcatura CE e da quant'altro richiesto da D.P.R. 126/1998.
Protocollo
11204
Data pubblicazione
Titolo
D.M. 19 agosto 1996 - Teatri tenda - Quesiti
Argomento
D.M. 19 agosto 1996 - Teatri tenda - Quesit
Protocollo
11152
Data pubblicazione
Titolo
Installazione di impianti fotovoltaici
Argomento
: Installazione di impianti fotovoltaici


Si comunica che in considerazione dei numerosi quesiti che pervengono all¿Ufficio scrivente, circa gli impianti indicati in oggetto, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di elaborare una revisione della nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010 - "GUIDA D'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI".
In attesa degli esiti del succitato gruppo di lavoro che dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato Centrale Tecnico Scientifico, quest¿ufficio esprime il proprio parere di merito per il quesito n. 2 della nota indicata a margine:

Ai fini della prevenzione incendi, gli impianti FV:
- non devono costituire causa primaria d'incendio o di esplosione per il fabbricato servito.
- non devono costituire causa di propagazione degli incendi per il fabbricato servito.
- non devono interferire con i sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
- non devono costituire pericolo per i soccorritori durante le operazioni di spegnimento.
Pertanto, nell¿ubicazione dei componenti del generatore fotovoltaico (pannelli FV, condutture, quadri elettrici di giunzione del generatore FV) su pareti di edifici soggetti al controllo dei vigili del fuoco, si deve tener conto della possibile propagazione di un incendio originato all¿interno dell¿edificio, attraverso porte, finestre ed elementi di facciata costituiti dallo stesso generatore fotovoltaico (es. tamponamenti in vetro con sovrastante pannello fotovoltaico in silicio amorfo).
A tal fine può farsi utile riferimento, per quanto applicabile e per analogia dei rischi valutati, alla Lettera Circolare n. DCPST/A5/5643 del 31/03/2010 recante ¿Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili¿.
Protocollo
11154
Data pubblicazione
Titolo
Autorimesse interrate - Parcamento autoveicolì alimentati a gpl
Argomento
Autorimesse interrate - Parcamento autoveicolì alimentati a gpl
parcheggiare auto alimentate a gas g.p.l. al primo piano interrato di un autorimessa comunicante con altri piani interrati costituenti sia singoli compartimenti che con un unico compartimento
Protocollo
3197
Data pubblicazione
Titolo
Intestazione CPI in caso di ditte specializzate di impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale
Argomento
impianti di cogenerazione - intestazione cpi
Protocollo
1659
Data pubblicazione
Titolo
Quesito - Punto 6.3.0 del DM 2610811992 - Divieto di utilizzo stufe alimentate a gas metano in ambienti scolastici.
Argomento
Quesito - Punto 6.3.0 del DM 2610811992 - Divieto di utilizzo stufe alimentate a gas
metano in ambienti scolastici.
Con riferimento alle note indicate a margine, questo Ufficio concorda con il parere della
Direzione Regionale, sul divieto di installazione di radiatori individuali alimentati a gas metano, assimilabili a stufe, in linea con quanto chiarito nella nota Ministeriale prot. P101814143 sott. 58 del 19 settembre 2000
Protocollo
9518
Data pubblicazione
Titolo
Fabbricato ad uso acquario
Argomento
Nota prot. n. 9518 del 08/07/2011 Fabbricato ad uso acquario

E' pervenuto a questo Comando, dallo studio tecnico , un quesito inteso a
conoscere se un acquario, posto all'interno di un edificio, costituito di norma da più stanze nelle quali la gente si sposta attraverso percorsi obbligati tra vasche di esposizione dei pesci, sia da ritenersi un attività soggetta ai controlli di prevenzione incendiai sensi del D.M. 16/02/1982.
Viene chiesto inoltre se l'attività sia da considerarsi di pubblico spettacolo e pertanto soggetta. ai
controlli della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS.
Nel caso si ritenga soggetta viene chiesto se devono essere applicate le norme di cui al DM 19/08/1986.

A parere dello scrivente l'attività, visto il carattere prettamente educativo ed informativo, non rientra
tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, in particolare tra quelle previste ai punti 87 od 83 del DM 16/02/1982, né ai controlli della Commissione di Pubblico Spettacolo, non trattandosi di attività di intrattenimento o di spettacolo.

Qualche perplessità si ha nel caso sia presente, come di consueto accade, un zona adibita a vendita di gadget e souvenir. Normalmente tale area ha una dimensione ridotta e non certamente superiore a 400 mq, ma è direttamente inserita nel percorso di visita e non separata dall'attività espositiva" sommata alla quali, nel complesso, potrebbe superare tali dimensioni e quindi farla considerare rientrante al punto 87 del Decreto sopra citato.
Per quanto riguarda la normativa da applicare, qualora l'attività di cui al D.M. 16/02/82, si ritiene che possa prendersi a riferimento, ma non considerata cogente la norma emanata per le attività di vendita con D.M. 27/07/2010.
Si chiede se l'interpretazione data da questo Comando sia da ritenersi corretta, ovvero le eventuali diverse determinazioni di codesti uffici.


assoggettabilità acquario
Protocollo
8280
Data pubblicazione
Titolo
Quesito di prevenzione incendi - Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi
Argomento
Quesito di prevenzione incendi - Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi

Si fa proseguire, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino in data 2 aprile 2011.
Nell'esprimere parere concorde a quanto espresso nel merito dallo stesso Comando, si
soggiunge che:
¿ le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;
¿ la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni -di cantiere, se previsto- di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell'ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii,.