FAQ
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Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.
Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.
Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza.
Puoi ricercare la FAQ selezionando l’attività, la Categoria, la Data di Creazione e/o inserendo parte della domanda e/o della risposta.

Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 71
Quesito:
Con DPR 151/2011 è stato modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il punto 71 dell'Allegato I del DPR 151/2011 "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" ha sostituito il punto 89 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982, "Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti", ora abrogato. Premesso che l'ultimo comma del punto 3 dell'art. 1 del D.M. 22/02/2006 dispone che "Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora siano in possesso di CPI; siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Prov.le dei VVF", si chiede se per le aziende e gli uffici di cui al punto 71 dell'Allegato I al DPR 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/02/2006 e realizzati in conformità a un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei VVF, sia oggi previsto l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'Allegato al D.M. 22/02/2006.
Risposta:
Per gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in possesso di CPI o per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei VVF non è previsto l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'Allegato al D.M. 22/02/2006.
Creato il: 24/06/2012
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Regime transitorio
Quesito:
In caso di procedimento in itinere con documentazione già presentata per il rilascio CPI, quali sono i tempi richiesti per la presentazione della SCIA, in questo caso con rischio B?
Risposta:
L'argomento è chiarito nella lettera circolare 6 ottobre 2011, prot. 13061, punto 3 lettera D), consultabile in questa sezione del sito www.vigilfuoco.it, nel sottomenù "nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione incendi."
Creato il: 06/03/2012
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Regime transitorio
Quesito:
Qualora sia stata inoltrata istanza per il rilascio del CPI, ai sensi dell'ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, e contestualmente la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 ma, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comando non abbia concluso il procedimento dovranno essere effettuati altri adempimenti?
Risposta:
La presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/1998 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA. Il Comando provvederà, sulla base degli elementi in possesso, alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Se l'attività dovesse ricadere in categoria C, il Comando effettuerà il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Creato il: 19/12/2011
Categoria:
Modulistica di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Documentazione richiesta a corredo delle istanze/segnalazioni
Quesito:
Per rinnovare il certificato di prevenzione incendi si devono presentare l'asseverazione, la richiesta di rinnovo e il versamento, oppure è necessaria ulteriore documentazione?
Risposta:
In attesa dell'emanazione del d.m. di cui all'art. 2 comma 7 del d.P.R. 151/2011, in via transitoria, l'argomento è chiarito nella lettera circolare 6 ottobre 2011, prot. 13061, punto 4, lettera e) consultabile in questa sezione del sito www.vigilfuoco.it, nel sottomenù "nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione incendi." Il punto citato prevede che il responsabile dell'attività presenti l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Creato il: 06/03/2012
Categoria:
Modulistica di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Documentazione richiesta a corredo delle istanze/segnalazioni
Quesito:
Le certificazioni e le dichiarazioni devono essere presentate obbligatoriamente insieme all'asseverazione nella SCIA o possono essere in possesso del richiedente come previsto nella domanda?
Risposta:
Alla SCIA dovranno essere allegate l'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio.
Creato il: 06/03/2012
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Certificato di Prevenzione Incendi
Quesito:
Il certificato di prevenzione incendi di un'attività classificata in categoria A o B mantiene la propria validità sino alla relativa scadenza, entro la quale dovrà esssere presentata l'attestazione di rinnovo di cui all'articolo 5 del d.P.R. 151 201, oppure non è più valido per effetto del d.P.R.151/2011?
Risposta:
Il certificato di prevenzione incendi è valido fino alla sua scadenza; entro tale data dovrà essere presentata l'attestazione periodica di conformità antincendio prevista dall'art. 5 del d.P.R. 151/2011.
Creato il: 06/03/2012
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Regime transitorio
Quesito:
Nel caso un'attività sia stata realizzata secondo il parere favorevole condizionato del progetto dal Comando prima dell'emanazione del nuovo regolamento, dovrà ancora procedere alla richiesta di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi?
Risposta:
No, dovrà essere presentata la SCIA, come disposto dall'articolo 11 del regolamento; si ricorda che la realizzazione della attività dovrà essere conforme al parere e alle prescrizioni ivi indicate.
Creato il: 06/03/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 68
Quesito:
Gli ospedali e le strutture sanitarie di cui al punto 68 dell'allegato 1 al DPR 151/11 sono soggette al controllo dei vigili del fuoco a prescindere dal numero di posti letto?
Risposta:
No, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno sono soggette alla disciplina del DPR 151/11 solo se con oltre 25 posti letto.
Creato il: 28/08/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 12
Quesito:
Un frantoio oleario, con annesso deposito di olio extravergine di oliva in tre silos di capacità 16 mc cadauno, costituisce attività soggetta al rilascio di certificato di prevenzione incendi?
Risposta:
Nel caso specifico si configura l'attività 12B dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per la presenza di un deposito di liquidi combustibili in quantità fino a 50 mc.
Creato il: 23/05/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 12
Quesito:
In un'azienda agricola è presente un frantoio di olive. Secondo la tabella delle attività soggette allegata al d.m. 16 febbraio 1982, l'impianto risultava non soggetto al certificato di prevenzione incendi in quanto molto inferiore al limite di 25 mc previsto nell'ex punto 15B. A seguito delle modifiche apportate dal nuovo regolamento, un deposito di olio d'oliva in quale attività può essere classificato?
Risposta:
Un deposito di olio d'oliva rientra fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi se di capacità geometrica complessiva superiore ad 1 mc, essendo in questo caso ricompreso al punto 12 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Creato il: 23/05/2012