FAQ
Totale elementi: 217

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.
Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.
Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza.
Puoi ricercare la FAQ selezionando l’attività, la Categoria, la Data di Creazione e/o inserendo parte della domanda e/o della risposta.

Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività non soggette
Quesito:
Quali adempimenti devono effettuare i titolari di una attività che, in virtù della nuova normativa, non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi?
Risposta:
Non vi è alcun adempimento a carico dell'utenza. Il Comando provinciale, per le pratiche con istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.
Creato il: 19/12/2011
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 71
Quesito:
Con d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il punto 71, relativo ad "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" ha sostituito il punto 89 dell'elenco allegato al d.m. 16 febbraio 1982, "Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti", ora abrogato. Ai fini dell'assoggettabilità alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, il numero delle persone presenti deve essere determinato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile calcolato con i parametri numerici riportati al punto 6.1 dell'Allegato al d.m. 22 febbraio 2006, ovvero secondo altre modalità?
Risposta:
Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi il numero massimo di persone presenti deve essere individuato dal titolare dell'attività. Tale valore può essere determinato utilizzando il parametro della densità di affollamento riportato nel punto 6.1. del d.m. 22 febbraio 2006.
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Regime transitorio
Quesito:
Durante la fase di realizzazione del progetto approvato di un'attività, sono state apportate modifiche che comportanto un aggravio del rischio incendio. L'attività, con tali modifiche, ricade nella stessa categoria dell'allegato I al d.P.R. 151/2011 (esempio: approvazione progetto per centrale termica da 250 Kw e sostituzione della stessa con una da 300 Kw). In questo caso dovrà essere presentata nell'immediato la SCIA o si potrà beneficiare del termine del 7 ottobre 2012?
Risposta:
Il titolare della attività deve presentare una nuova richiesta di valutazione del progetto (ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011), riferita alla configurazione con aggravio del rischio di incendio e procedere, al termine dei lavori, alla presentazione della S.C.I.A..
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 74
Quesito:
Nel caso di installazione di una caldaia combinata avente due focolari (uno a legna e uno a gasolio), occorre sempre sommare le potenze dei due focolari oppure, nel caso venga garantito il funzionamento mai simultaneo dei focolari, si considera solo la potenza più alta tra i due?
Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo impianto di produzione di calore non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.
Creato il: 24/06/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 49
Quesito:
All'interno di un locale tecnico sono installati due gruppi elettrogeni di cui uno, di riserva, entrerà in azione esclusivamente al blocco dell'altro. Ai fini della assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre calcolare la potenza come somma delle potenze singole dei due gruppi, oppure occorre considerare la potenza di un solo gruppo? Nel caso in questione i gruppi sono da 255 kW cadauno pertanto, qualora si consideri la potenza di un solo gruppo, si ricade nella categoria A soggetta a SCIA; se si considera la somma delle potenze si ricade diversamente nella categoria B.
Risposta:
In via generale, l'installazione del secondo gruppo elettrogeno non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio.
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 67
Quesito:
Un nido d'infanzia con oltre 30 persone precedentemente non soggetto a certificato di prevenzione incendi, con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 rientra in categoria B. Quali sono le procedure e la documentazione necessarie? È sufficiente produrre la SCIA entro il 7 ottobre 2012?
Risposta:
Ai sensi dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la SCIA secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4, entro il 7 ottobre 2012.
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 67
Quesito:
Con l'entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 gli asili nido con oltre 30 persone presenti sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Quali sono le norme da applicare per la richiesta di parere di conformità?
Risposta:
Per gli asili nido, in assenza di una specifica regola tecnica antincendio, deve essere rispettato quanto indicato nell'allegato n. 1, lett. A, del d.m. 4 maggio 1998. Per le attività a rischio specifico, eventualmente presenti, dovranno essere osservate le relative regole tecniche.
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 67
Quesito:
Quali sono i requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile e quali i certificati necessari per la realizzazione di una scuola professionale per parrucchieri che ospita 80 alunni in 300 mq, ubicata in un condominio residenziale?
Risposta:
Nel caso in cui il numero di persone presenti superi le 100 unità, la scuola è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. La regola tecnica di riferimento è il decreto ministeriale 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Modulistica di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Documentazione richiesta a corredo delle istanze/segnalazioni
Quesito:
Nel caso di serbatoi di gpl a servizio di unità residenziali, ricadenti nell'attività 4.3.A dell'allegato I D.p.r.151/2011, l'asseverazione del tecnico dovrà comprendere anche la conformità alle norme vigenti dell'impianto fino agli utilizzatori domesitici? In tal caso quale documentazione dovrà essere acquisita?
Risposta:
Il tecnico che sottoscrive l'asseverazione certifica la conformità alle norme vigenti dell'attività assoggettata ai controlli di prevenzione incendi, vale a dire il serbatoio di gpl. Per gli impianti utilizzatori dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Creato il: 28/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 69
Quesito:
L'atrio di una stazione di pullman turistici comunica con attività commerciali generiche. L'insieme delle superfici (locali commerciali, atrio, biglietteria e servizi) supera i 600 mq. Tale attività deve essere considerata un centro commerciale, quindi attività 69.2.B del d.P.R. 151/2011?
Risposta:
Le superfici da considerare per la sussistenza dell'attività 69 sono quelle relative alle attività commerciali e alle relative pertinenze, con esclusione della biglietteria e dell'atrio della stazione degli autobus, in analogia a quanto riportato nella regola tecnica delle attività commerciali, al punto 2.3.
Creato il: 28/02/2012