FAQ
Totale elementi: 217

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.
Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.
Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza.
Puoi ricercare la FAQ selezionando l’attività, la Categoria, la Data di Creazione e/o inserendo parte della domanda e/o della risposta.

Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Per un'autorimessa contenente nove posti auto è necessario richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi?
Risposta:
Con il nuovo regolamento il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le "Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq."
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Un'autorimessa da dieci posti auto e superficie di 380 mq, costruita nel 1995, ubicata al piano seminterrato di una palazzina condominiale è riclassificata al n. 75, categoria A, dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. In tal caso dovrà essere avviata la procedura con la SCIA ed entro quale scadenza temporale?
Risposta:
Se l'attività esistente è già in possesso del certificato di prevenzione incendi, prima della scadenza dello stesso deve essere presentata, al Comando Provinciale competente, l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Se invece l'attività è in possesso solo del parere di conformità, di cui all'articolo 2 del d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, il titolare, al termine dei lavori, deve espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Un'attività precedentemente assoggettata ai controlli di prevenzione incendi e per la quale non è stata presentata l'istanza per il rilascio del CPI, ai sensi del d.P.R. 151/2011 è riclassificata solo limitatamente all'autorimessa nella n. 75.A. In questo caso dovrà essere presentata la richiesta di CPI?
Risposta:
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che ricadono nella categoria A dell'allegato I devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 53
Quesito:
Nella attività 53 per superficie coperta si intende la sola superficie dell' officina (esclusi spazi accessori ed uffici) oppure si intende la superficie di tutto l'immobile?
Risposta:
La superficie da prendere a riferimento è quella totale, comprensiva dei magazzini, uffici e servizi.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Nell'ambito del progetto di trasformazione di un'autocarrozzeria in autorimessa di circa 240 mq, non è stata avviata alcuna procedura presso il Comando VV.F. in quanto le auto parcheggiate, non superando nove unità, escludevano l'ambito di assoggettabilità previsto dal d.m. 16 febbraio 1982. Con l'emanazione del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 l'attività illustratta è soggetta a SCIA?
Risposta:
Con il nuovo regolamento il campo di assoggettabilità delle autorimesse ai procedimenti prevenzione incendi non è più riferito al numero di autoveicoli presenti, ma alla superficie. In particolare sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi le autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq. Nel caso proposto, (autorimessa di 240 mq), l'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ma devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell'attività, la norma tecnica di riferimento (d.m. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 53
Quesito:
Un edificio di 1.230 mq da destinare alle attività di gommista e collaudi auto, con annesso deposito di gomme, inferiore a 10.000 kg, senza possibilità di permanenza di autoveicoli all'interno durante le fasi non lavorative, ricade nell'attività di cui al punto 69 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Risposta:
L'edificio in oggetto non sembrerebbe ricompreso al punto 69 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq); l'attività sembrerebbe invece individuabile nella fattispecie di cui al punto 53 dello stesso decreto (officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq).
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 69
Quesito:
Un edificio di 1.230 mq da destinare alle attività di gommista e collaudi auto, con annesso deposito di gomme, inferiore a 10.000 kg, senza possibilità di permanenza di autoveicoli all'interno durante le fasi non lavorative, ricade nell'attività di cui al punto 69 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
Risposta:
L'edificio in oggetto non sembrerebbe ricompreso al punto 69 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq); l'attività sembrerebbe invece individuabile nella fattispecie di cui al punto 53 dello stesso decreto (officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq).
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 66
Quesito:
Qual è la procedura di prevenzione incendi da seguire per l'apertura di un'attività extra-alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, in unità immobiliari destinate ad abitazione civile?
Risposta:
L'attività extra alberghiera descritta, avendo capacità ricettiva inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per tale attività devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività non soggette
Quesito:
Qual è la procedura di prevenzione incendi da seguire per l'apertura di un'attività extra-alberghiera di affittacamere, con capacità inferiore a 25 posti letto, in unità immobiliari destinate ad abitazione civile?
Risposta:
L'attività extra alberghiera descritta, avendo capacità ricettiva inferiore a 25 posti letto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi di cui al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Per tale attività devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare, la norma tecnica di riferimento (d.m. 9 aprile 1994, titolo III - disposizioni relative alle attività ricettive con capacità non superiore a venticinque posti letto) e gli obblighi gestionali.
Creato il: 16/02/2012
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 71
Quesito:
Con il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 è stato modificato l'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il punto 71 dell'allegato al d.P.R. suddetto relativo ad "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti" ha sostituito il punto 89 dell'elenco allegato al d.m. 16 febbraio1982, "Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti", ora abrogato.
L'articolo 1, punto 3, ultimo comma, del d.m. 22 febbraio 2006 dispone che «Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora siano in possesso di CPI e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco». Per le aziende e gli uffici, di cui al punto 71 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 22 febbraio 2006 e realizzati in conformità a un progetto approvato dal competente Comando Provinciale, la nuova normativa prevede l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006?
Risposta:
Per gli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in possesso di CPI o per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale, non è previsto l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006.
Creato il: 06/04/2012