Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.
Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.
Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza.
Puoi ricercare la FAQ selezionando l’attività, la Categoria, la Data di Creazione e/o inserendo parte della domanda e/o della risposta.
L'articolo 1, punto 3, ultimo comma, del d.m. 22 febbraio 2006 dispone che «Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora siano in possesso di CPI e siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco». Per le aziende e gli uffici, di cui al punto 71 dell'allegato al d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 22 febbraio 2006 e realizzati in conformità a un progetto approvato dal competente Comando Provinciale, la nuova normativa prevede l'obbligo dell'adeguamento al Titolo IV dell'allegato al d.m. 22 febbraio 2006?