FAQ
Totale elementi: 217

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) sono state introdotte sostanziali novità rispetto alla previgente normativa, sia riguardo i procedimenti di prevenzione incendi, sia riguardo le attività soggette ai controlli da parte dei Comandi provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ritiene, pertanto, preminente fornire all'utenza la necessaria assistenza finalizzata alla corretta applicazione della nuova normativa.
Con tali presupposti è stato realizzato il servizio di FAQ (Frequently Asked Questions), attraverso il quale saranno fornite le risposte alle domande di carattere generale e, soprattutto, d'interesse diffuso per l'utenza.
Verranno pubblicate progressivamente le domande poste con maggior frequenza ed interesse da parte dell'utenza.
Puoi ricercare la FAQ selezionando l’attività, la Categoria, la Data di Creazione e/o inserendo parte della domanda e/o della risposta.

Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 74
Quesito:
In un abitazione civile nel caso in cui siano presenti un termocamino dalla potenza termica massima di 34.5 kW e una Caldaia a camera stagna di potenza massima di 30 kW, si sommano le due potenze per funzionamento combinato, superando così i 35 kW? Nel caso in cui il loro funzionamento è autonomo per piani diversi dell'abitazione vanno sommate ugualmente?
Risposta:
La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a 35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal d.m. 12 aprile 2012. Il decreto precisa inoltre che "all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria".
Creato il: 18/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Un'autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato nel cortile di pertinenza. A quale attività va ascritto il deposito di gasolio?
Risposta:
Ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.
Creato il: 20/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 13
Quesito:
Un'autorimessa per veicoli da lavoro (camion, escavatori) ha un deposito di gasolio di 8 mc, interrato e posizionato nel cortile di pertinenza. A quale attività va ascritto il deposito di gasolio?
Risposta:
Ferma restando la verifica dell'assoggettabilità dell'autorimessa, quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11, il deposito di gasolio destinato alla distribuzione carburanti rientra al punto 13 dello stesso allegato; tale attività dovrà essere realizzata con riferimento alle specifiche regole tecniche.
Creato il: 20/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Un'autorimessa interrata condominiale con superficie maggiore di 300 mq, antecedente al 1986, deve presentare la SCIA pur non avendo CPI dato che i posti auto sono inferiori a 9? Inoltre vale il d.m.i. 29 dicembre 2005, nel caso di adeguamento?
Risposta:
Nel caso prospettato deve essere presentata la SCIA quale attività 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 con riferimento ai contenuti del d.m. febbraio 1986.
Creato il: 18/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Come si calcola la superficie di un'autorimessa ai fini dell'assoggettabilità?
Risposta:
Per il computo della superficie dell'autorimessa occorre fare riferimento alla superficie coperta destinata a ricovero, sosta e manovra degli autoveicoli, con servizi annessi.
Creato il: 18/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 75
Quesito:
Dovendo realizzare all'aperto un ricovero per natanti, con superficie di circa 1000 mq è necessario presentare istanza di valutazione progetto per attività individuata al nr. 75 del d.P.R. 151/2011?
Risposta:
No, rientrano nel punto 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 solo i locali coperti adibiti a ricovero di natanti con superficie superiore a 500 m2.
Creato il: 20/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività non soggette
Quesito:
Dovendo realizzare all'aperto un ricovero per natanti, con superficie di circa 1000 mq è necessario presentare istanza di valutazione progetto per attività individuata al nr. 75 del d.P.R. 151/2011?
Risposta:
No, rientrano nel punto 75 dell'allegato I al d.P.R. 151/11 solo i locali coperti adibiti a ricovero di natanti con superficie superiore a 500 m2.
Creato il: 20/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 77
Quesito:
In un palazzo di civile abitazione con altezza antincendi superiore a 32 m, in possesso di CPI, si applicano le disposizioni del DPR 151/2011? In caso affermativo, quali sono gli adempimenti? Il termine per adempiere è di 5 anni dall'approvazione del predetto DPR?
Risposta:
Trattandosi di un edificio destinato ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (cfr. attività 77 dell'allegato I al D.P.R. 151/11), in possesso di C.P.I., la prima attestazione di rinnovo periodico dovrà essere presentata, entro i termini stabiliti al comma 6 dell'art. 11 del d.P.R. 151/11.
Creato il: 18/02/2013
Categoria:
Procedimenti di Prevenzione Incendi
Attività/Sottocategoria:
Certificato di Prevenzione Incendi
Quesito:
Quali adempimenti bisogna espletare nel caso in cui si intenda apportare una modifica ad una delle attività riportate nell'allegato I del d.P.R. 151/11, già autorizzata dal Comando VVF.
Risposta:
La modifica deve essere oggetto di analisi a cura del responsabile dell'attività stessa al fine di valutarne la rilevanza o la non sostanzialità ai fini antincendio. Sulla base di detta analisi si individuano gli adempimenti da espletare tra quelli stabiliti ai commi 6, 7 o 8 dell'art. 4 del d.m. 7 agosto 2012.
Creato il: 19/02/2013
Categoria:
Attività Soggette
Attività/Sottocategoria:
Attività 73
Quesito:
Con riferimento all'attività 73 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, cosa si intende per promiscuità strutturale ed impiantistica?
Risposta:
Si considera promiscua una struttura che, sottoposta all'azione del fuoco, induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il relativo requisito di stabilità; La promiscuità impiantistica diventa rilevante nel momento in cui l'impianto, considerato come fonte di innesco, può determinare la propagazione dell'incendio agli ambienti limitrofi (impianti elettrici, impianti di distribuzione di fluidi infiammabili/combustibili/comburenti ecc.). Se invece l'impianto è di protezione attiva, una eventuale promiscuità potrebbe determinare un cattivo funzionamento o un non funzionamento.
Creato il: 28/12/2011