In questa sezione sono riportati diversi documenti riguardanti le condizioni per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, con i chiarimenti in merito e lo stato normativa per l'attività secondo l'enumerazione del D.P.R. 151/2011. Ciascun documento presenta il decreto, con le eventuali modifiche apportate, coordinato con le circolari, le note ed i chiarimenti emanati sull'argomento.
Puoi ricercare la regola tecnica inserendo parte dell'attività, parte del titolo, parte dell'argomento e/o parte del testo coordinato.
Att. n. 74 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Per il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi", consultare le pagine dedicate: clicca qui
Att. n. 75 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti, ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
Per consultare i chiarimenti circa il decreto clicca qui
Att. n. 76 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.
Per consultare i chiarimenti circa il decreto clicca qui
Att. n. 77 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.
Att. n. 78 dell'allegato al DPR 01/08/2011 n. 151: Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2.